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Anatocismo bancario: anche annuale lo rileva d’ufficio il giudice

Capitalizzazione trimestrale o annuale degli interessi sul mutuo: non c’è bisogno di contestazione del debitore, potendo il giudice accorgersene da solo.

Terza e catastrofica pronuncia contro l’anatocismo bancario nel giro di poche settimane. Dopo le due “storiche” sentenze del Tribunale di Milano (“Anatocismo vietato per legge”) e della Cassazione (“Stop anatocismo anche annuale dal 2014”) è di nuovo il turno della Suprema Corte che, a pochi giorni dall’ultima sentenza, tira l’ultima e definitiva spallata alla pratica degli istituti di credito di calcolare gli interessi sul capitale maggiorato degli interessi prodotti in precedenza (cosiddetta “capitalizzazione degli interessi”). Secondo, infatti, una ordinanza dello scorso 7 maggio [1] (qui disponibile in allegato nel relativo “box sentenza”), che avrà enormi effetti pratici, il giudice può rilevare anche d’ufficio la nullità della clausola del finanziamento che prevede gli interessi anatocistici sui saldi passivi (sia per quelli calcolati una volta ogni tre mesi che per quelli calcolati una volta all’anno).

Che significa in pratica?
Questo comporta che, se anche l’avvocato che difende il debitore ha già proposto opposizione al decreto ingiuntivo della banca e si è dimenticato o non ha inteso contestare la “capitalizzazione” degli interessi, la nullità della relativa clausola può essere ugualmente rilevata dal giudice, anche se si tratta di un giudizio d’appello.

Insomma, in deroga ai principi del processo civile – secondo cui il magistrato si può pronunciare solo sulle eccezioni tempestivamente sollevate dalle parti – in questo caso, trattandosi di un’ipotesi particolarmente grave di nullità del contratto, non c’è bisogno di alcuna contestazione del mutuatario, ma già il giudice può accorgersene e rilevarla da solo.

Una “sanatoria” per tutti i giudizi in corso?
Chi ha già in corso una causa contro la banca, può approfittare del mutato orientamento della giurisprudenza della Cassazione che ormai ritiene – in difformità a quanto aveva fatto negli anni passati – illegittimo non solo l’anatocismo trimestrale, ma anche quello annuale.

Infatti, si legge nell’ordinanza in commento che “valgono, anche nel caso di capitalizzazione annuale degli interessi, le stesse ragioni che inducono a rilevare d’ufficio – anche in assenza di una tempestiva deduzione ad opera dell’interessato – la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi inserita nel contratto di conto corrente bancario”.

Qual è la novità?
A prima vista, ai più esperti del settore, la sentenza potrebbe apparire priva di una grossa portata innovativa: infatti, da sempre la Cassazione ha ritenuto che la nullità della clausola anatocistica possa essere rilevata d’ufficio dal giudice, senza bisogno di una contestazione del debitore [2].

In verità, però, i giudici hanno fatto un’opera di estensione di tale principio anche all’ipotesi dell’anatocismo annuale che, come si è appena detto, fino a qualche tempo fa è stato ritenuto lecito.

Facciamo un esempio per meglio comprendere le conseguenze e le opportunità che aprirà questa pronuncia. Mettiamo che Tizio abbia proposto, qualche anno fa, una causa contro la propria banca per chiedere la restituzione degli interessi anatocistici e che il giudice l’abbia rigettata con riferimento a quelli applicati annualmente. Se i termini per proporre l’appello non sono ancora scaduti, Tizio potrà oggi ricorrere in secondo grado e chiedere che la Corte d’Appello – applicando il mutato orientamento della Cassazione – annulli ora d’ufficio la clausola del contratto di capitalizzazione annuale. Insomma, la sentenza di primo grado, che aveva dato torto al debitore, può ben essere rimessa in discussione.

 

[1] Cass. sent. n. 9169 del 7.05.2015.
[2] Cass. S.U. sent. n. 21095/2004; n. 23974/2010; n. 19882/2005.

[1] Cass. sent. n. 9169 del 7.05.2015.

[2] Cass. S.U. sent. n. 21095/2004; n. 23974/2010; n. 19882/2005.

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Terza e catastrofica pronuncia contro l’anatocismo bancario nel giro di poche settimane. Dopo le due “storiche” sentenze del Tribunale di Milano (“Anatocismo vietato per legge”) e della Cassazione (“Stop anatocismo anche annuale dal 2014”) è di nuovo il turno della Suprema Corte che, a pochi giorni dall’ultima sentenza, tira l’ultima e definitiva spallata alla pratica degli istituti di credito di calcolare gli interessi sul capitale maggiorato degli interessi prodotti in precedenza (cosiddetta “capitalizzazione degli interessi”). Secondo, infatti, una ordinanza dello scorso 7 maggio [1] (qui disponibile in allegato nel relativo “box sentenza”), che avrà enormi effetti pratici, il giudice può rilevare anche d’ufficio la nullità della clausola del finanziamento che prevede gli interessi anatocistici sui saldi passivi (sia per quelli calcolati una volta ogni tre mesi che per quelli calcolati una volta all’anno).

 

Che significa in pratica?

Questo comporta che, se anche l’avvocato che difende il debitore ha già proposto opposizione al decreto ingiuntivo della banca e si è dimenticato o non ha inteso contestare la “capitalizzazione” degli interessi, la nullità della relativa clausola può essere ugualmente rilevata dal giudice, anche se si tratta di un giudizio d’appello.

Insomma, in deroga ai principi del processo civile – secondo cui il magistrato si può pronunciare solo sulle eccezioni tempestivamente sollevate dalle parti – in questo caso, trattandosi di un’ipotesi particolarmente grave di nullità del contratto, non c’è bisogno di alcuna contestazione del mutuatario, ma già il giudice può accorgersene e rilevarla da solo.

 

Una “sanatoria” per tutti i giudizi in corso?

Chi ha già in corso una causa contro la banca, può approfittare del mutato orientamento della giurisprudenza della Cassazione che ormai ritiene – in difformità a quanto aveva fatto negli anni passati – illegittimo non solo l’anatocismo trimestrale, ma anche quello annuale.

 

Infatti, si legge nell’ordinanza in commento che “valgono, anche nel caso di capitalizzazione annuale degli interessi, le stesse ragioni che inducono a rilevare d’ufficio – anche in assenza di una tempestiva deduzione ad opera dell’interessato – la nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi inserita nel contratto di conto corrente bancario”.

 

Qual è la novità?

A prima vista, ai più esperti del settore, la sentenza potrebbe apparire priva di una grossa portata innovativa: infatti, da sempre la Cassazione ha ritenuto che la nullità della clausola anatocistica possa essere rilevata d’ufficio dal giudice, senza bisogno di una contestazione del debitore [2].

In verità, però, i giudici hanno fatto un’opera di estensione di tale principio anche all’ipotesi dell’anatocismo annuale che, come si è appena detto, fino a qualche tempo fa è stato ritenuto lecito.

 

Facciamo un esempio per meglio comprendere le conseguenze e le opportunità che aprirà questa pronuncia. Mettiamo che Tizio abbia proposto, qualche anno fa, una causa contro la propria banca per chiedere la restituzione degli interessi anatocistici e che il giudice l’abbia rigettata con riferimento a quelli applicati annualmente. Se i termini per proporre l’appello non sono ancora scaduti, Tizio potrà oggi ricorrere in secondo grado e chiedere che la Corte d’Appello – applicando il mutato orientamento della Cassazione – annulli ora d’ufficio la clausola del contratto di capitalizzazione annuale. Insomma, la sentenza di primo grado, che aveva dato torto al debitore, può ben essere rimessa in discussione.

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